La Città Metropolitana di Catania si è dotata di un software applicativo, “Whistleblowing”, per la segnalazione di condotte illecite che permette di garantire la massima tutela al dipendente che effettua tali segnalazioni attraverso il sistema e consente la gestione delle stesse nel rispetto della normativa di riferimento. La Normativa vigente e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:
Il software utilizzato da questa Città Metropolitana è indirizzato al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge n. 179/2017.
La disciplina del whistleblowing tutela i pubblici dipendenti nonché i collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia d’incarico o contratto e i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica, per illeciti o irregolarità relativi alla Città Metropolitana di Catania.
L’utilizzo della piattaforma informatica aumenta il livello di riservatezza e garantisce una maggiore celerità di trattazione della segnalazione. Infatti, grazie all’utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati, il personale delegato a gestire le segnalazioni non può accedere all’identità del segnalante ma può conoscere, esclusivamente, il contenuto della segnalazione. Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico. Perché al segnalante possa accordarsi la tutela prevista dall’art. 54-bis, è necessario che la segnalazione sia effettuata “nell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione” e che abbia ad oggetto “condotte illecite” di cui il dipendente (o equiparato) sia venuto a conoscenza “in ragione del proprio rapporto di lavoro”. I fatti illeciti oggetto delle segnalazioni whistleblowing comprendono, quindi, non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa si riscontri un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. A mero titolo esemplificativo, tra le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela possono essere comprese le seguenti: comportamento non conforme ai doveri di ufficio (es. mancato rispetto delle disposizioni di servizio); accesso indebito ai sistemi informativi (anche mediante l’utilizzo di credenziali altrui); utilizzo improprio di istituti a tutela del dipendente (es. malattia, garanzie e tutele ex legge 5 febbraio 1992 n. 104, congedi, permessi sindacali); irregolarità e utilizzo distorto del potere discrezionale nell’ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici e irregolarità nello svolgimento di procedimenti amministrativi che comportano uno scorretto utilizzo dell’esercizio del potere discrezionale a fini meramente privati, in contrasto con il fine pubblico; rapporti/frequentazioni inopportune tra dipendenti ed “esterni” per il raggiungimento di fini privati, mediante l’abuso della posizione pubblica attribuita (es. contribuenti, utenti, consulenti, collaboratori, fornitori, etc.); erronea classificazione di spese in bilancio e/o mancato accantonamento di fondi; autorizzazione e liquidazione indebita di spese relative al personale.
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- Legge n. 69 del 18 giugno 2009 - Articolo 18 L.R. 22/2008 modificato dall'articolo 6 della L.R. N.11/2015